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Costituzione - Sede - Durata - Scopi

COSTITUZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE- SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano in data tre novembre duemilaotto (03/11/2008) è costituita un’associazione assistenziale di natura mutualistica denominata “ Cassa Mutua del Veneziano –Venice Care ETS”, o più semplicemente “ Venice Care ETS” , che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

L’Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 –Principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

Nell’esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d’opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e l’Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall’Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

 

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mira (Venezia) in Riviera Matteotti n. 18. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all’assemblea degli associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L’Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

 

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha la durata fino al 31/12/2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge. Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

 

Art. 5 – Finalità, attività d’interesse generale e diverse

L’Associazione non ha scopo di lucro.

L’Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

  • interventi e prestazioni sanitarie
  • interventi e servizi sociali;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell’art. 5 del Codice del Terzo settore.

In tale contesto l’Associazione, in particolare, si prefigge la promozione e l’inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

  1. l’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
  2. l’attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
  3. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
  4. la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
  5. la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
  6. la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
  7. la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
  8. il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
  9. l’affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
  10. lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l’Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:

  • erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
  • consentire l’accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
  • favorire l’erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
  • organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
  • favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l’adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
  • favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
  • realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
  • erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione in ambito sociale provvede all’erogazione di assistenze economiche nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi di spese medico sanitarie agli associati ed ai loro figli minorenni . In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:

  • erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
  • stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
  • erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
  • stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell’interesse dell’associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
  • erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:

  • promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
  • organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
  • svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
  • promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
  • promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall’art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
  • promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L’Associazione potrà inoltre:

  • promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all’avvio al lavoro dell’associato e dei suoi familiari;
  • diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest’ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell’Associazione, comprese le prestazione d’opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L’Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

 

ASSOCIATI

Art. 6 – Categorie di soci

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

  1. a) soci ordinari;
  2. b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell’Associazione: Banca di Credito Cooperativo di  Venezia-Padova e Rovigo – Banca Annia. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell’Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell’Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell’Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

  

Art. 7 – Domanda di ammissione

Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

  • nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
  • la dichiarazione di possedere i requisiti per l’ammissione ad associato di cui al precedente art. 6;
  • l’autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull’esistenza e la natura dei rapporti in essere con l’associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;
  • l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;
  • l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

  • denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
  • l’impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
  • l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
  • l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l’espressa accettazione da parte dell’interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

 

Art. 8 – Rapporto associativo

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E’ vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell’associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le norme indicate nel presente statuto.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Gli associati, in conformità al presente statuto, hanno inoltre il diritto di:

  • beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13.
  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • recedere dall’appartenenza all’Associazione;
  • esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza all’organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 30 giorni.

I medesimi, in conformità al presente statuto, sono obbligati a:

  • effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 12;
  • versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
  • osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
  • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l’eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all’associato anche in caso di recesso o esclusione dell’associato o liquidazione anticipata dell’Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

 

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall’art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l’associato:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.

L’associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell’Associazione.

 

Art.10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l’associato che:

  1. a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
  3. c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;
  4. d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell’Associazione;
  5. e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall’Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l’associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l’associato si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all’associato.

Art. 11 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all’interessato il quale può ricorrere all’Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Composizione

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione, il cui valore è stabilito dall’Assemblea come segue: per i soci ordinari tra un minimo di 5,00=(cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per i soci sostenitori, per un valore minimo pari a 15.000,00 ( quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;
  2. dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;
  3. da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
  4. dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall’Assemblea per il ripianamento dell’eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall’Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
  5. da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l’Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di  Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità..

Il patrimonio dell’Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell’Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell’erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell’Associazione;
  • liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
  • redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 12;
  • entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, nonché da attività da raccolta fondi.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell’Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

 

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 14 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall’Assemblea in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Esecutivo, se nominato;
  4. il Presidente;
  5. l’Organo di Controllo.

 

ASSEMBLEA

Art. 16 - Materie

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio nei termini di legge.

L’Assemblea ordinaria altresì:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  2. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  3. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Nel caso in cui l’associazione  abbia più di cinquecento soci, l’assemblea ai sensi del secondo comma  dell’articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017, l’assemblea potrà delegare  parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 17 - Convocazione

L’Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell’Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell’Associazione purché nel territorio nazionale. L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno quindici giorni  prima dell’adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato su un quotidiano locale almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Copia dello stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della società e affisso presso la sede sociale.

  

Art. 18 – Svolgimento dell’Assemblea - Quorum

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all’adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati

Se il numero di associati dell’Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d’Amministrazione e indicati nell’avviso di convocazione, le adunanze dell’Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E’ altresì ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

E’ fatta in ogni caso salva la possibilità dell’Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell’apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Il libro dei verbali dell’Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione.

 

Art. 19 – Diritto di voto

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari. Ciascun associato ha un voto. Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quattro e cinque dell’art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

 

Art. 20 - Presidenza

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di quest’ultimo da persona designata dall’Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall’Assemblea su proposta del Presidente.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell’adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell’adunanza; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Numero – Composizione - Durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da  nove membri di cui , quattro designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari. L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall’Assemblea per tutta la durata del mandato.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l’Assemblea degli Associati appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza utile, se di prossima convocazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l’intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l’Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, gli amministratori provvedono ad eleggere un nuovo Presidente, scegliendolo tra uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, fermo restando che la sostituzione dell’amministratore venuto meno avverrà secondo le regole indicate nei precedenti commi.

 Art. 23 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell’Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali, redatti su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico, da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:

  • sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

  • alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
  • all’eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma;
  • alla ammissione di nuovi soci sia ordinari che sostenitori;
  • all’esclusione di un socio nei casi previsti dall’art. 10;
  • alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
  • alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
  • alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
  • alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
  • all’assunzione di dipendenti e collaboratori;
  • alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
  • alla convocazione dell’Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell’approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell’apposito libro verbali.

 Art. 24 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.

Può perciò anche deliberare l’adesione dell’Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all’Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Ai sensi della lettera e) dell’art. 25 del codice del terzo settore le deliberazioni di esclusione degli associati rientra tra le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in quanto organo eletto dall’assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 25.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all’amministrazione ordinaria dell’Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di Controllo.

Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

 

COMITATO ESECUTIVO

Art. 25 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento dei Soci Sostenitori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all’amministrazione ordinaria dell’Associazione con esclusione di quelle indicate nel sesto comma del precedente art. 24.

 

PRESIDENTE

Art. 26 - Presidente

La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell’Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall’ufficio a norma dell’art. 2405 del Codice Civile.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Art. 28 –Revisione legale dei conti

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

ARBITRATO

Art. 29 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l’applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi dell’Associazione – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all’attività dell’Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Venezia.

I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell’arbitro.

L’arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

 

VOLONTARI

Art. 30 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 – Funzionamento tecnico e amministrativo

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell’Associazione.

Art. 32 – Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33 – Rinvio alla normativa in materia di terzo settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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