COSTITUZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE- SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – Costituzione
Per iniziativa della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano in data tre novembre duemilaotto (03/11/2008) è costituita un’associazione assistenziale di natura mutualistica denominata “ Cassa Mutua del Veneziano –Venice Care ETS”, o più semplicemente “ Venice Care ETS” , che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.
L’Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.
Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 –Principi di gestione
L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.
Nell’esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d’opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e l’Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall’Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mira (Venezia) in Riviera Matteotti n. 18. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.
Spetta all’assemblea degli associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.
L’Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha la durata fino al 31/12/2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge. Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.
Art. 5 – Finalità, attività d’interesse generale e diverse
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:
Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell’art. 5 del Codice del Terzo settore.
In tale contesto l’Associazione, in particolare, si prefigge la promozione e l’inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:
Nello specifico, l’Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:
L’Associazione in ambito sociale provvede all’erogazione di assistenze economiche nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi di spese medico sanitarie agli associati ed ai loro figli minorenni . In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:
In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:
In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
L’Associazione potrà inoltre:
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.
L’Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
ASSOCIATI
Art. 6 – Categorie di soci
Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell’Associazione: Banca di Credito Cooperativo di Venezia-Padova e Rovigo – Banca Annia. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell’Associazione.
Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell’Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell’Associazione.
Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Art. 7 – Domanda di ammissione
Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
La domanda dei soci ordinari deve indicare:
La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:
Alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l’espressa accettazione da parte dell’interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.
Art. 8 – Rapporto associativo
Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.
E’ vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell’associato temporaneo.
Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le norme indicate nel presente statuto.
Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.
Gli associati, in conformità al presente statuto, hanno inoltre il diritto di:
I medesimi, in conformità al presente statuto, sono obbligati a:
Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l’eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.
La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all’associato anche in caso di recesso o esclusione dell’associato o liquidazione anticipata dell’Associazione.
La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 9 - Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall’art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l’associato:
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.
L’associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell’Associazione.
Art.10 - Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l’associato che:
Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l’associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l’associato si mantenga inadempiente.
La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all’associato.
Art. 11 - Comunicazione
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all’interessato il quale può ricorrere all’Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 12 - Composizione
Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio sociale è costituito:
In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l’Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo. Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità..
Il patrimonio dell’Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell’Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI
Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.
Le prestazioni contemplate dallo scopo dell’Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 14 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall’Assemblea in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA
Art. 15 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
ASSEMBLEA
Art. 16 - Materie
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio nei termini di legge.
L’Assemblea ordinaria altresì:
L’Assemblea straordinaria:
Nel caso in cui l’associazione abbia più di cinquecento soci, l’assemblea ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017, l’assemblea potrà delegare parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Art. 17 - Convocazione
L’Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell’Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell’Associazione purché nel territorio nazionale. L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato su un quotidiano locale almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Copia dello stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della società e affisso presso la sede sociale.
Art. 18 – Svolgimento dell’Assemblea - Quorum
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all’adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati
Se il numero di associati dell’Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d’Amministrazione e indicati nell’avviso di convocazione, le adunanze dell’Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
E’ altresì ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
E’ fatta in ogni caso salva la possibilità dell’Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.
Le delibere assembleari devono farsi constare nell’apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Il libro dei verbali dell’Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione.
Art. 19 – Diritto di voto
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari. Ciascun associato ha un voto. Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quattro e cinque dell’art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
Art. 20 - Presidenza
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di quest’ultimo da persona designata dall’Assemblea.
La nomina del segretario è fatta dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell’adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell’adunanza; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 21 – Numero – Composizione - Durata
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri di cui , quattro designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari. L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del Codice Civile.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall’Assemblea per tutta la durata del mandato.
I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 22 - Sostituzione
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l’Assemblea degli Associati appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza utile, se di prossima convocazione.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l’intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l’Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.
Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Qualora venga a mancare il Presidente, gli amministratori provvedono ad eleggere un nuovo Presidente, scegliendolo tra uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, fermo restando che la sostituzione dell’amministratore venuto meno avverrà secondo le regole indicate nei precedenti commi.
Art. 23 – Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell’Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali, redatti su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico, da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo se nominato.
Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:
Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell’apposito libro verbali.
Art. 24 - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Può perciò anche deliberare l’adesione dell’Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all’Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.
Ai sensi della lettera e) dell’art. 25 del codice del terzo settore le deliberazioni di esclusione degli associati rientra tra le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in quanto organo eletto dall’assemblea.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 25.
Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all’amministrazione ordinaria dell’Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di Controllo.
Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
COMITATO ESECUTIVO
Art. 25 – Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento dei Soci Sostenitori.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.
Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all’amministrazione ordinaria dell’Associazione con esclusione di quelle indicate nel sesto comma del precedente art. 24.
PRESIDENTE
Art. 26 - Presidente
La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 27 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.
I componenti dell’Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall’ufficio a norma dell’art. 2405 del Codice Civile.
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.
Art. 28 –Revisione legale dei conti
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ARBITRATO
Art. 29 - Arbitrato
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l’applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi dell’Associazione – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all’attività dell’Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Venezia.
I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell’arbitro.
L’arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.
VOLONTARI
Art. 30 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 31 – Funzionamento tecnico e amministrativo
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell’Associazione.
Art. 32 – Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 33 – Rinvio alla normativa in materia di terzo settore
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
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