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Sussidi

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Art. 1 – Assistiti

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla CASSA MUTUA DEL VENEZIANO - VENICE CARE ETSdi seguito nominata Mutua.

Art. 2 – Prestazioni.

La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell’associato:

  • a)  100,00 euro, in occasione della nascita di un figlio; (in deroga al successivo art. 8; in vigore dal 01 giugno 2016, sino al 31 dicembre 2020)
  • b)  40,00 euro  per ogni figlio, in occasione dell’iscrizione al primo anno di ogni ciclo scolastico (nido, infanzia,  primaria, secondaria di primo grado - medie -  e secondaria di secondo grado - superiori)

I sussidi  sono erogati  per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.
Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve presentare domanda di sussidio allegando obbligatoriamente le documentazioni seguenti:

  • punto a): atto di nascita.
  • punto b): attestato di iscrizione, o ricevuta di pagamento, riportante nome cognome alunno e classe che sarà frequentata nell’anno scolastico xxyy/xxyz.

Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

Art. 4 – Decorrenza delle garanzie – Termini di aspettativa.

Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 90esimo giorno successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Art. 5 – Durata della copertura.

L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

Art. 6 – Criteri e procedure di liquidazione.

L’erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento avviene su presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario, disponibili download sul sito della Mutua (www.cassamutuave.org).
La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 60 giorni dalla nascita o dalla data di iscrizione. Nessun sussidio potrà essere preteso dal Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta all’Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:

  • documento rilasciato dall’Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del figlio.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

Art. 8 – Gestione mutualistica.

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della Mutua potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l’importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l’inizio dell’esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.
Il Socio che durante l’anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della Mutua è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l’anno in corso e quello successivo.

Art. 9 – Disposizioni esecutive.

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all’osservanza delle presenti norme regolamentari.

Art. 10 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.                                   

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